AGGIORNAMENTO
Ho sentito Cassinelli, ha presentato un altro emendamento che elimina ogni obbligo di rettifica per siti che non sono testate giornalistiche. Sarebbe bello, ma incrociamo le dita perché passi
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Presentato l’emendamento Cassinelli per salvare i siti non giornalistici dalla scure del comma 29. Segue in calce, ma voglio subito dire che l’emendamento migliora le cose ma secondo me è ancora troppo poco. I siti non giornalistici non dovrebbero essere obbligati a rettificare, in particolare se offrono questa possibilità direttamente nel testo, come Wikipedia, o nei commenti.
Come ricorda Gilioli, “il diritto di rettifica valga a discrezione e arbitrio di chi vuole rettificare, se questi semplicemente ritiene quanto scritto «lesivo della sua dignità o contrario a verità»: era stata infatti pensata, giustamente, per dare un’arma ai cittadini comuni rispetto al maggior potere di un giornale. L’estensione dell’articolo 8 di questa legge ai blog rovescia tuttavia le parti”.
D’accordo con De Biase: è follia chiedere di fare rettifiche ai siti online senza contraddittorio. Su internet resterebbero per sempre le versioni rettificate, a oscuramento della verità dei fatti. Non è solo censura, è disinformazione. Mentre sui media tradizionali la rettifica arriva il giorno dopo e quindi salvaguarda l’enunciazione giornalistica. Paradossalmente si rischia di penalizzare internet di fronte ai media tradizionali.
EMENDAMENTO:
L’obbligo di rettifica entro 48 ore resta solo per le testate on line. Per gli altri siti informatici, “il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, il quale agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, che non è valida se inoltrata con mezzi per cui non sia possibile verificarne l’effettiva ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale. Qualora ragioni tecniche ostino alla pubblicazione di una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all’autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui fa riferimento”.
La mancata rettifica, stabilisce l’emendamento Cassinelli, “per i contenuti diffusi sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere comunicazioni e richieste di rettifica”.
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